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Risposta del vicesindaco di Genova Bernini su emissioni di amianto del terzo valico

antonioLa risposta del vicesindaco di Genova Bernini in merito alle emissioni di amianto del terzo valico, che fa riferimento esclusivamente a fonte Cociv, conferma che per i lavori del Terzo valico non si adottano le cautele previste per la Gronda Autostradale di Ponente e addirittura della Tav Torino Lione.
Martedi prossimo chiedero’ delucidazioni e approfondimenti.

Non esistono limiti di legge dell’amianto aerodisperso per l’ambiente esterno nel caso di scavo di rocce verdi, per cui non ha senso parlare di rispetto delle norme di legge.

I limiti di legge previsti dalla normativa italiana sono riassunti dal documento dell’ISPELS a questo link:
http://www.ispesl.it/amianto/amianto/analisi/tab4_6.htm .

La normativa da limiti esclusivamente per i luoghi di lavoro, per gli edifici, per i siti contaminati da amianto e per le operazioni di bonifica.
Come valore di riferimento la ASL 3 assume il valore di 1 f/l. Tale limite è richiamato anche nel  protocollo amianto delle regioni Piemonte e Liguria si legge:
“Come limite di riferimento,un valore guida e stato valutato dall’O.M.S. in 1 fibra al litro (f/l) ripresa per gli ambienti di vita dalle “Linee Guida generali da adottare per la corretta gestione delle attività di bonifica da amianto dei Siti di Interesse Nazionale (SIN)”
Quindi le Regioni hanno preso come riferimento (barando) un valore che l’OMS ha stabilito per le bonifiche amianto e non per l’estrazione delle rocce verdi.
Il limite di 1 f/l definito da OMS per attività in cui si ha presenza di amianto in siti da bonificare, e dove quindi l’aerodispersione di minime quantità di amianto può essere tollerata rispetto al fine di tutelare maggiormente la salute pubblica tramite la bonifica dei siti stessi, non sembra giustificato in questo caso, in cui l’amianto non si troverebbe già in forma disponibile all’aerodispersione, ma lo diventa proprio a causa della sua estrazione dal sottosuolo.
Ricordiamo che “L’Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.) ha recentemente (nel 2000) riconosciuto l’impossibilità di individuare per l’amianto una concentrazione nell’aria che rappresenti un rischio nullo per la popolazione”.
Si ritiene corretto quindi assumere come limite di riferimento della concentrazione di amianto nell’aria il non incremento del livello naturale di fondo , livello noto dai monitoraggi ante-operam
Tale limite di riferimento peraltro è già stato prescritto dal Ministero dell’Ambiente in occasione del Parere definitivo del  procedimento VIA relativo alla Gronda di Ponente.
Infatti questo tema era già emerso nella VIA della Gronda di Ponente dove Spea (autostrade) aveva proposto il limite di 1 f/l per la messa in funzione del “fog cannon” – cannone a nebbia – per l’abbattimento dell’amianto eventualmente aerodisperso. Alle osservazioni dei comitati no-gronda la Commissione VIA ha risposto dando sostanzialmente ragione ai comitati come si può vedere nella prescrizione data al quarto punto ove si prescrive l’uso del fog cannon in caso di incremento delle fibre d’amianto rispetto al fondo naturale:
Nella risposta manca un chiarimento. Parrebbe che la ASL 3 non abbia previsto l’obbligo del convogliamento delle emissioni diffuse derivanti dall’impianto di ventilazione della galleria.
L’impianto di ventilazione è indispensabile per garantire l’ossigeno sia agli uomini che ai mezzi impegnati nelle operazioni di scavo. Tuttavia tanta aria è insufflata in galleria tanta necessariamente ne fuoriuscirà trascinando con se della polvere contenente amianto. Si tratta comunque di una emissione tecnicamente convogliatile.
In caso di impianto industriale tale emissione è obbligatoriamente convogliata ai sensi dell’art. 270 D.Lgs. 152/06.
Il convogliamento di questa emissione è previsto nello scavo della TAV Torino-Lione e nel progetto della gronda di Genova.
Non si comprende perchè nel caso del terzo valico vengano prescritte norme meno tutelanti per la popolazione rispetto ad opere analoghe.

Antonio Bruno

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